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Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

  • a)in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
  • b)all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art5 · fonte su Normattiva