Norme sui passaporti
Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
- a)in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
- b)all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026
