Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. è stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre si è mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficoltà che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicché essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.
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