Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 2 — Rapporto, referto e denuncia

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Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati. La denuncia, oltre che alle autorita' previste dallo articolo 7 del codice di procedura penale puo' essere presentata direttamente al Presidente della Camera. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene. Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorita' che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art2 · fonte su Normattiva