Art. 22 — (Compimento degli atti di indagine). 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio
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Il Presidente della Corte Costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte Costituzionale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989
