Art. 27 — Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi
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La Corte Costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 45 del codice di procedura, penale, puo' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente. Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989
