Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 34 — Applicabilità dei codici penale e di procedura penale
Nel procedimento d'accusa e nel giudizio, previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.
Testo vigente dal 13 febbraio 1962
