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Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista. L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio. La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960
