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E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Ogni sezione e' composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanita'; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Della prima sezione fanno inoltre parte:

  • 1)due rappresentanti dei produttori agricoli;
  • 2)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
  • 3)un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Della seconda sezione fanno inoltre parte:
  • 1)tre rappresentanti degli allevatori;
  • 2)due rappresentanti dei commercianti di carni;
  • 3)un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni. Della terza sezione fanno inoltre parte:
  • 1)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
  • 2)tre rappresentanti dei produttori ittici;
  • 3)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;
  • 4)un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici. I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanita'. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio. La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato. La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame. A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 aprile 1965, n. 410

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La L. 12 aprile 1965, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative".

Testo in vigore dal 25 maggio 1965 al 10 ottobre 1995

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1959 al 25 maggio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 aprile 1965, n. 410

    La L. 12 aprile 1965, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art14 · fonte del testo