Art. 4
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La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonche' sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato e' svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso. Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorita' comunale disciplina tale attivita' commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
Testo in vigore dal 11 aprile 1959 al 18 marzo 1967
