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Cessa il diritto alla pensione di riversibilita' o indiretta:

  • a)per la vedova, quando contragga matrimonio:
  • b)per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;
  • c)per i figli, quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni, salvo il caso di inabilita' al lavoro o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.

Testo in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art37 · fonte del testo