((Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28)).

Testo vigente dal 13 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 13 agosto 1967. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i tolto: dieci aggiunto: cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da … interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione aggiunto: generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia tolto: ed aggiunto: e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito tolto: nel aggiunto: col successivo articolo 28.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art26 · fonte del testo