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In caso di morte dell'iscritto, il capitale di cui allo ultimo comma dell'art. 2 viene corrisposto: per la parte commisurata all'indennita' di anzianita', agli aventi diritto ai termini dell'art. 2122 del Codice civile; per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui al punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai tigli minori, e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il 2° grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali.
Testo in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971
