Il Fondo ha lo scopo:

  • 1)di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge; ((2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587)).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 70 parole tolte, 53 parole aggiunte.

2) di tolto: garantire aggiunto: corrispondere agli iscritti e tolto: ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, unaggiunto: , in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' tolto: e della integrazione dovute ai termini di legge, dei aggiunto: nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e tolto: dei aggiunto: dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavorotolto: . L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalita' che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo art. 47aggiunto: , nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art2 · fonte del testo