Art. 20 — Riconoscimento del servizio militare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In virtù dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la disposizione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 - che attribuisce ai lavoratori del settore pubblico il beneficio della valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera - va interpretata nel senso che il servizio militare valutabile è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge del 1986, nonché quello prestato successivamente. È quindi alla stregua di tale interpretazione che va valutata la rilevanza della questione sollevata in proposito per la mancata estensione del suddetto beneficio ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, i quali peraltro per il periodo anteriore alla riforma delle Ferrovie dello Stato (l. 17 maggio 1985, n. 210) quali impiegati pubblici, erano soggetti alla disciplina del pubblico impiego. Di conseguenza, nel caso, poiché nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte dei ricorrenti il servizio militare di cui è chiesta la computabilità, non può dirsi che il necessario giudizio di rilevanza sia stato effettuato. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 20 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata · Art. 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica
BILANCIO DELLO STATO - ENTITÀ DELLA COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SERVIZIO MILITARE. È rimesso al giudizio del Parlamento ed esula, quindi, dai compiti di questa Corte valutare l'entità della copertura finan- ziaria delle leggi di spesa. Conseguentemente, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 sollevata, in riferimento all'art. 81 Cost., per la parte in cui, nello stabilire che il periodo di servizio mili- tare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, non prevede alcun finanziamento della spesa subita dall'INADEL, a causa della pre- stazione del servizio militare da parte dei suoi iscritti.
Art. 81 cost. · Art. 20 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1987
urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art20 · fonte su Normattiva