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Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonche' contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza. 2 Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentire le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneita' delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, atresi', di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori. 2 Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996 n. 171 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1996 n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo nella parte in cui non prevedono, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresi' gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.

Testo in vigore dal 6 giugno 1996 al 26 aprile 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/1996

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., l'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non stabilisce altresì quali siano gli strumenti idonei ad individuare e ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza - in quanto, posto che l'obiettivo della legge n. 146 è la garanzia dei servizi pubblici essenziali, e che, in realtà, nel mirare esclusivamente alla protezione dell'abuso del diritto di sciopero, essa non appresta invece una razionale e coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere i valori primari della persona, la mancata previsione dell'astensione dalle udienze degli avvocati e dei procuratori tra quelle che detta legge individua, ne compromette le finalità e ne riduce l'efficacia, dato che tale astensione incide, in misura non minore dello sciopero del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, sull'amministrazione della giustizia, che è servizio pubblico essenziale. - V., anche, S. n. 114/1994, nella quale la Corte ha indicato con preoccupazione le gravi conseguenze che possono derivare alla giurisdizione dalle astensioni senza preavviso e a tempo indeterminato; ed ha quindi rivolto un invito al legislatore, auspicando l'introduzione di una regolamentazione di forme di protesta collettiva, le quali compromettono, al pari dello sciopero, il pieno e ordinato esercizio di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono rilievo fondamentale nell'ordinamento. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 420 c.p.p. · Art. 97 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 14/2019

    Questione infondata
    31 gennaio 2019

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Il rimettente dubita della adeguatezza dei limiti fissati dalla disciplina dell'astensione collettiva degli avvocati che demanda ai codici di autoregolamentazione l'adozione di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel rispetto di un termine di preavviso e dell'obbligo di preventiva comunicazione della durata e delle motivazioni; pertanto, la norma censurata può dirsi identificata con sufficiente precisione, anche in mancanza dell'espresso riferimento all'art. 2-bis della medesima legge, ossia alla disposizione per il tramite della quale l'art. 2 trova applicazione. Ricorre l'inammissibilità della questione per aberratio ictus ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione, ove la Corte costituzionale sia posta in grado di individuare il contesto normativo effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rinvio). ( Precedente citato: sentenza n. 176 del 1992 ).

    Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/2008

    Questione inammissibile
    10 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, in riferimento agli articoli 3, 39 40 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono, a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze in adesione ad astensioni collettive proclamate dai propri organismi sindacali, l'imposizione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte del lavoratore dipendente. Poiché tali norme vengono censurate senza specificare la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti, viene ad essere sostanzialmente invocata una pronuncia di carattere additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'impossibilità, per la Corte costituzionale, di adottare pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007. - Identica questione sollevata dal medesimo rimettente è stata dichiarata inammissibile con la citata ordinanza n. 116/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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