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La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1975 al 1 aprile 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 85/1986

    Questione infondata
    2 aprile 1986

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazi…

    Art. 97 cost. · Art. 125 cost. · Art. 1 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione · Art. 4 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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