Art. 14 — Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
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Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
- 1)ha facolta' di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare puo' peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualita' di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;
- 2)ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
- 3)esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 19 giugno 2006
