Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 14 — Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

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Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

  • 1)ha facolta' di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare puo' peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualita' di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;
  • 2)ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
  • 3)esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 19 giugno 2006

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 403/1999

    Parametro
    29 ottobre 1999

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Grana…

    Art. 379 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 14 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 17 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art14 · fonte del testo