Art. 24 — Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
[1]Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. 8 Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
8Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
