Art. 27-quater
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[1]((Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio)).
[2]((Proclamazione dei risultati.))
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
