Art. 28 — Contestazioni
I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali
Testo vigente dal 30 marzo 2002
