I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali

Testo vigente dal 30 marzo 2002

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 30 marzo 2002. 7 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'ufficio elettorale provvedeaggiunto: I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazionitolto: , sorte durante le operazioni di voto. tolto: L'ufficio competente allo scrutinio aggiunto: La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. aggiunto: 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettoralitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art28 · fonte del testo