Art. 37 — Sospensione e decadenza
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I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo e se sottoposti a procedimento disciplinare. I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981
