Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo e se sottoposti a procedimento disciplinare. I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art37 · fonte del testo