Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 35 — Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art35 · fonte del testo