Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 40 — Assegni e indennità ai componenti del consiglio

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Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore. Ai componenti e' attribuita la indennita' di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    L'assegno mensile (pari al trattamento di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati) spettante ai membri del Consiglio superiore della magistratura che il Parlamento elegge tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio e` stato istituito a ristoro dei peculiari sacrifici sopportati dagli eletti, i quali devono rinunciare, a seguito dell'elezione, all'esercizio della libera professione e ai relativi proventi, laddove per i magistrati siffatte incompatibilita` discendono dal loro stesso status: pertanto, le situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il profilo della finalita` perseguita dal legislatore mediante la corresponsione ai secondi dell'anzidetto assegno mensile, risultano nettamente diverse, con conseguente esclusione della violazione del principio di eguaglianza. Cio` vale anche con specifico riguardo alla posizione dei professori universitari (che ricevono a titolo di assegno la differenza tra il loro stipendio e il trattamento spettante ai Presidenti di sezione della Cassazione), in quanto il quid pluris che essi percepiscono assolve alla stessa finalita` dianzi indicata di ristoro dei sacrifici inerenti alla rinuncia all'attivita` professionale dell'avvocatura, cui sono abilitati per effetto della qualita` di professori universitari. Ne`, infine, risultano violati gli artt. 36, primo comma, Cost., data la natura indennitaria e non remunerativa dell'assegno in questione, e 97 Cost., non sussistendo la denunciata irrazionale diversificazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 40 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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