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La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimita', previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003
