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Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art46 · fonte del testo