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Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
