Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

Art. 21 — (Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme). Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche

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L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti, e' dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo B quarto, e per la certificazione di conformita' al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 9 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art21 · fonte su Normattiva