Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

((L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare)). Eguale beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di poverta' mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato e' iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di poverta'.

Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1968 al 9 luglio 1971. 9 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Non e' dovutaaggiunto: L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa tolto: prevista dall'articolo 21 aggiunto: previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto aggiunto: sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma tolto: da autenticare o da legalizzare. Eguale beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art23 · fonte del testo