Art. 23 — Esenzioni fiscali
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((L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare)). Eguale beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di poverta' mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato e' iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di poverta'.
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001
