Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1968 al 9 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dal funzionario o dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 9 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art6 · fonte del testo