Art. 6 — Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
((Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario)). 1 Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1971, n. 390
1La L. 11 maggio 1971, n. 390 ha disposto (con l'art. 11) che la modifica apportata al primo comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001
