Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

((Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario)). 1 Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1971, n. 390

1

La L. 11 maggio 1971, n. 390 ha disposto (con l'art. 11) che la modifica apportata al primo comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 7 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1968 al 9 luglio 1971. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi tolto: ed aggiunto: e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto tolto: dal funzionario o dall'interessato aggiunto: dall'interessato e dal funzionario. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1971, n. 390

    La L. 11 maggio 1971, n. 390 ha disposto (con l'art. 11) che la modifica apportata al primo comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art6 · fonte del testo