Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976. Leggi il testo vigente →
Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonche' dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, per le imbarcazioni della navigazione marittima, e dalle direzioni compartimentali, dagli uffici provinciali e dagli ispettorati di porto della motorizzazione civile, per le imbarcazioni della navigazione interna. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di stazza del prototipo dell'imbarcazione stessa.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976
