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((Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile)). Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di stazza del prototipo dell'imbarcazione stessa.
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986
