Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 27 — Rappresentante delle forze armate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' in facolta' del Ministero militare particolarmente interessato all'operazione bellica o sussidiaria, nella quale e' impiegata la nave mercantile o il galleggiante requisito dal Ministero della marina, d'imbarcarvi un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o Regio commissario, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita.

[2]L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito dalla Regia marina con le attribuzioni sopraindicate, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che il regolamento delle Regie navi armate prescrive per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art27 · fonte del testo