Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 58 — Competenza dei tribunali militari

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Nei casi indicati nell'articolo precedente, i reati preveduti dagli articoli 49 e 55 sono devoluti alla competenza dei tribunali militari e per i procedimenti penali relativi, quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art58 · fonte del testo