Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 58 — Competenza dei tribunali militari
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Nei casi indicati nell'articolo precedente, i reati preveduti dagli articoli 49 e 55 sono devoluti alla competenza dei tribunali militari e per i procedimenti penali relativi, quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
