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Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in Vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in Vigore della presente legge, sono collocati secondo ln norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e dell'idoneita', se hanno cessato dal servizio di autorita' o a domanda per raggiunti limiti di eta' e di servizio; in congedo assoluto se hanno cessato dal servizio per altre cause.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963
