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Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 29 dicembre 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1128/1988

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1988

    IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI. La sperimentabilità 'sine diè del procedimento disciplinare costituisce un eccesso di tutela del prestigio della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost., l'art.12, secondo comma, l. 18 marzo 1958 n.311, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art.120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.

    Art. 12 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari · Art. 120 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art12 · fonte del testo