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Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498. Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza. I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che e' collocato a riposo nei limiti di eta' puo' continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 29 gennaio 2011

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art14 · fonte del testo