Art. 3 — Presentazione delle domande e relativa documentazione
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Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:
- a)copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
- b)copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
- c)copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
- d)attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
- e)relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
- f)dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
- g)per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.
Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999
