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Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

  • a)copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
  • b)copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
  • c)copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
  • d)attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
  • e)relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
  • f)dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
  • g)per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Legge 15 dicembre 1998, n.438

1

La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."

Testo in vigore dal 5 gennaio 1999 al 11 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art3 · fonte su Normattiva