Art. 5 — Rendiconti
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Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999
