Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972. Leggi il testo vigente →
L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro".
Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972
