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Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606. E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 121/1976

    Questione infondata
    20 maggio 1976

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici); giacché, invero, la limitazione della libera disponibilità del fondo - che si connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla legge impugnata) del periodo minimo - (già fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n. 606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore - si giustifica in funzione della superiore finalità del razionale sfruttamento del suolo. - S. n. 37/1969.

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 17 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art17 · fonte su Normattiva