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Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo in vigore dal 9 marzo 1972 al 19 novembre 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 181/1981

    Ha colpito questo articolo
    16 novembre 1981

    È irragionevole - in quanto, unificando con efficacia retroattiva situazioni diverse, non contempera in alcun modo le varie posizioni dei soggetti, ne` si cura di disciplinare il possibile contrasto di affittuari diversi tenendo conto degli interessi coinvolti - l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1971 n. 11. Tale estensione contrasta pure col fine di stabilire equi rapporti sociali che l'art. 44 Cost. impone primariamente in materia di proprieta` terriera. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 44 Cost. - l'art. 19, comma secondo, L. 11 febbraio 1971 n. 11, che estende l'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.

    Art. 19 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 135/1974

    Altra decisione
    15 maggio 1974

    L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione sollevata, per cui va disposta la restituzione degli atti affinché sia effettuata la valutazione di rilevanza. (Nella specie, nel corso di un giudizio possessorio era stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo - per i contratti in corso alla data di entrata in vigore di detta legge e per quelli prorogati - avrebbe violato il principio costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente l'affitto di un fondo rustico ha pari dignità e diritto al lavoro e che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in guisa da recare danno a tale dignità, con ulteriore conseguenza che la proprietà privata - riconosciuta dalla Costituzione - avrebbe finito per subire sostanzialmente un esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di interesse generale con mortificazione del risparmio investito dal conducente in fondi rustici come beni di produzione).

    Art. 19 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art19 · fonte su Normattiva