Art. 12 — Servizi. Usi civici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1994 al 13 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Alle comunita' montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilita' per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, e' fatto valere sull'indennita' di espropriazione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 13 maggio 1995
