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Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Societa', Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 18 febbraio 1992
