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Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.5 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Societa', Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49
5Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge."
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
