Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2027. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Societa', Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art3 · fonte del testo