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L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 31 ottobre 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 1985

    La (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali rientra fra le attività delle imprese di ripetizione, in territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, e come tale è assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., ed è assoggettabile alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma, fra le quali rientrano le limitazioni quantitative in ordine ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie con il mezzo radiotelevisivo avendo esse lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari è considerato a ciò indispensabile. Tuttavia, posto che il fine di utilità generale perseguito dal legislatore consiste, nella fattispecie in esame, nel non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della stampa e degli altri mezzi di informazione, così da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il massimo pluralismo nel settore, il divieto assoluto di trasmettere i messaggi pubblicitari imposto dagli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte, della l. 14 aprile 1975, n. 103 ai soli titolari di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, appare mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso rispetto al suddetto scopo. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103. - S. nn. 225 e 226/1974 e 202/1976.

    Art. 40 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 44 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art40 · fonte su Normattiva