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Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che puo' rivalersene nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto.
Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 11 ottobre 1978
