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Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. 1 Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. ((Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 luglio 1978

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Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".

Testo in vigore dal 10 marzo 1985 al 3 agosto 1987

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