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Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. 1 4 5 6 ((Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero)). Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 13 luglio 1978
1Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".
D.P.R. 15 gennaio 1987
4Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 9.500 a L. 10.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di stati esteri".
D.P.R. 11 luglio 1988
5Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 10.500 a L. 11.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".
D.P.R. 7 agosto 1990
6Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 11.500 a L. 12.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1991 al 2 gennaio 1994
